LAVOCE DEI POPOLI


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Statuto Sociale

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STATUTO
ASSOCIAZIONE MULTICULTURALE
“La Voce dei Popoli”



Nuovo Statuto redatto in data
15 Gennaio 2011

A
rticolo 1. Costituzione e Denominazione

E’ costituita nel rispetto del codice civile agli artt. 36 – 37 – 38 e dell’art. 18 della Costituzione Italiana, l’associazione di promozione Multiculturale denominata “La Voce dei Popoli” che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, spirituale, umana, civile, e culturale favorendo lo sviluppo e la ricerca multiculturale, promuovendo la comunicazione in generale e quella relativa ai nuovi media, sostenendo ogni forma di espressione artistica, incentivando la ricerca di nuove modalità di partecipazione e condivisione delle conoscenze e dell’esperienza con il benefici non dei soli associati ma anche dei terzi.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L’associazione è apartitica e apolitica e al di fuori di propagande e strumentalizzazioni dirette o indirette, politiche e di ogni genere e tipo.


Articolo 2. Sede

L’Associazione ha domicilio legale in Via Mascagni n. 140 – Loc. S. Paolo Prato e potrà istituire o chiudere sedi secondarie, sezioni o uffici di rappresentanza ovunque in Italia anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell’Assemblea dei Soci.

Articolo 3. Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 4. Oggetto e finalità

L’Associazione non persegue finalità di lucro, opera esclusivamente per fini di solidarietà sociali, spirituali e promozione artistica e culturale.
Il suo oggetto è accomunare culture e società diverse, in quanto essendo prerogativa tipicamente e universalmente umana, ci possa far riflettere sulla nostra natura e sulla nostra esistenza, attraverso la conoscenza dei limiti delle altre culture in modo da poter prendere coscienza dei limiti della nostra. Dobbiamo decentrare il nostro sguardo, osservando noi stessi attraverso lo sguardo degli altri.
Lo Spirito e la motivazione dell’Associazione si fondono sull’ origine e nel rispetto dei principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’Associazione stessa e che si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona, del suo valore sociale ed etico.
Per perseguire gli scopi sociali L’Associazione in particolare si propone:
A) Di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini che si trovano in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
B) Creare lo sviluppo delle Arti Multiculturali, arricchendo la società Italiana e integrando le nuove culture,
C) La promozione, la partecipazione e la crescita culturale dei cittadini ed il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale attraverso l’organizzazione, realizzazione e gestione di attività culturali ed artistiche;
D) Riconoscimento delle Danze Popolari come patrimonio della Umanità;
E) Diffondere la visione della Danza popolare come un arricchimento fondamentale, eliminando la limitata idea di dare solo importanza alla Danza Classica, Moderna e Contemporanea e riuscire a creare la visione “della Nuova Danza”, con particolare riguardo alla Danza Terapia;
F) Partecipare, promuovere e organizzare eventi di carattere culturale, artistico, scientifico, formativo, sociale e professionale.

Articolo 5. attività
L’Associazione per raggiungere gli scopi fissati può organizzare e gestire le seguenti attività:
Attività di formazione in Danza e Musica dei popoli;
Corsi di preparazione e corsi di aggiornamento su danza e arti musicali.
Formare educatori nelle diverse danze popolari con l’obiettivo di prepararli alla professione per l’insegnamento nelle scuole;
Viaggi Turistici per approfondire la conoscenza di altri Popoli;
Conferenze e seminari della storia delle Danze e Musiche dei popoli con la partecipazione di personalità del mondo accadèmico;
Feste a tema, con degustazioni di cibi etnici;
Spettacoli Teatrali di visione etico-sociale;
Produzione e proiezione di film e documentari culturali;
Attività Editoriale, attraverso notiziari periodici, giornalini, seminari di studi e ricerche.
Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati, Italiani e stranieri, presentare progetti finanziabili da enti locali, regionali e comunitari, con il fine d’avviare iniziative di natura culturale e sociale, con particolare riferimento a problematiche concernenti l’innovazione, la conoscenza e lo sviluppo;
L'associazione potrà promuovere direttamente o in collaborazione con altri enti o sodalizi che abbiano le sue stesse finalità, lo sviluppo delle proprie iniziative. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali;
Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie o utilizzare quelle già esistenti sul territorio. Al tal fine potrà compiere tutte le operazioni economico finanziarie ritenute opportune.
Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale volta all’autofinanziamento, in tal caso, nella piena osservanza della normativa amministrativa e fiscale vigente.

L’Attività degli associati è svolta a titolo gratuito. E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 6. SOCI
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci purchè:
Non abbiamo riportato condanne penali che comportino l’interdizione ai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
Abbiano raggiunto la maggiore età;

I Soci possono essere:
SOCI FONDATORI
Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio dei Soci Fondatori saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche associative.
La loro qualità di Soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota associativa.
SOCI ORDINARI
Sono definiti soci ordinari le persone fisiche o giuridiche che aderiscono all’Associazione per avere dichiarato di condividere ed accettare gli scopi associativi e le norme del presente statuto impegnandosi ad operare in seno all’Associazione, senza vincoli di subordinazione, in base alle proprie specificità, per il raggiungimento dei fini e degli obiettivi prefissati a seguito di apposita domanda di adesione da presentare al Consiglio Direttivo e versando una specifica quota annua il cui importo è stabilito annualmente dallo stesso Consiglio. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di Soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota associativa. Il numero dei Soci ordinari è illimitato.
SOCI ONORARI
Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. I Soci Onorari non sono vincolati al versamento delle quote associative.
SOCI SOSTENITORI
Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimenti in denaro o in natura.

Articolo 7. Diritti e Doveri dei soci
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina del Consiglio Direttivo dell’Associazione e l’approvazione del bilancio. Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni, le delibere prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie. Sono tenuti inoltre al pagamento di una quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo. Tale quota non è nè trasmissibile nè rivalutabile. Il socio all’atto del tesseramento si assume tutte le responsabilità per i rischi relativi ed in ogni caso connessi all’ attività in qualsiasi sede venga svolta, esonerando l’Associazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alla sua persona, cose proprie o altrui, che possano derivare dalla sua partecipazione a corsi e dimostrazioni, rinunciando ad ogni e qualsiasi azione volta ad ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti, nonché al relativo diritto, che non siano gli eventuali risarcimenti riconosciuti dalla Società di Assicurazione alla quale tutti i danzatori ed i tersicorei hanno diritto.

Articolo 8. Patrimonio
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
-beni, immobili e mobili;
-contributi;
-donazioni e lasciti;
-rimborsi;
-attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
-ogni altro tipo di entrate;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dallo stesso Consiglio che ne determina l’ammontare tramite verbale d’Assemblea.
Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia alle finalità Statutarie dell’Associazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione non che fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 9. Bilancio
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo.
IL bilancio consuntivo deve essere approvato dell’Assemblea ordinaria dei Soci ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 10 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni socio.

Articolo 10. Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei soci
Il Consiglio dei Soci Fondatori
Il Consiglio Direttivo
Il Segretario

Articolo 11. Consiglio dei Soci Fondatori

Il Consiglio dei Soci Fondatori è convocato dal Segretario in carica o, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con le modalità previste per la convocazione dell’Assemblea generale dei Soci.
Il Consiglio dei Soci Fondatori:
Attribuisce a maggioranza assoluta dei suoi aventi diritto, la qualifica di Socio Fondatore a suo insindacabile giudizio, anche a soci ordinari che non abbiano partecipato alla fondazione dell’Associazione;
Esprime il proprio parere, ai sensi dell’art. 18  del presente Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dei beni che ne costituiscono il patrimonio, dopo il pagamento delle eventuali passività ed il regolamento dei vari obblighi di legge.

Articolo 12. L’assemblea dei Soci
E’ convocata quando:
1) In via ordinaria almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo;
2) L’Assemblea in via straordinaria potrà essere convocata su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei soci o da almeno tre soci fondatori, e dovrà essere convocata entro sessanta giorni dalla richiesta;
L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso alla bacheca della sede sociale, specificando la data, la sede e l’ora della riunione nonché l’ordine del giorno in discussione. Le delibere assembleari vengono rese pubbliche nella medesima forma della convocazione dell’assemblea.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
Elegge i membri del Consiglio Direttivo;
Approva il bilancio consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo;
Approva il programma annuale di iniziative, attività ed investimenti;
Approva il regolamento interno ed eventuali modifiche;
L’Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
proporre e approvare modifiche dello Statuto;
delibera l’eventuale scioglimento dell’Associazione;
delibera sulla devoluzione del Patrimonio Sociale.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale d’Assemblea.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti la metà degli associati più uno; trascorsi 30 minuti dall’ora stabilita, passa in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L’assemblea può attribuire, su proposta del Consiglio Direttivo, la qualifica di Socio Onorario dell’Associazione  ad una o più persone che in qualche modo  si siano distinte per particolare benemerenze nell’azione volta al conseguimento degli scopi dell’Associazione. I Soci Onorari possono partecipare alle sedute dell’Assemblea dei soci con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Articolo 13. Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che ha funzioni direttive, di proposta e controllo ed è responsabile dell’esecutivo. E’ composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea dei Soci, i quali eleggono al loro interno:
un presidente,
un vice – presidente,
un segretario,
Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:
Il Segretario;
Da almeno 2 dei componenti su richiesta motivata.
Il Consiglio Direttivo inoltre fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini. I suoi membri svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
Può essere revocato dall’Assemblea dei soci con la maggioranza di 2/3 dei soci.
l Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
Nella gestione ordinaria i suoi compiti, a livello esclusivamente esemplificativo e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, sono:
a) Predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
b) Elaborare il bilancio consuntivo.
c) Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e la conduzione dell’attività associativa, incluse l’assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti;
d) Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’associazione e fissarne le modalità di pagamento;
e) Eleggere i Collegi interni, se previsto;
f) Stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie dei soci;
g) Redigere il verbale di ogni riunione, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.
I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all’interno del Consiglio.

Articolo 14. Il Segretario e il Direttore/Coordinatore Tecnico
Il Segretario è di nomina diretta del Consiglio Direttivo,durerà in carica a tempo determinato (fino a 5 anni) e può essere rieletto, salvo revoca o dimissioni. Il Segretario convoca l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ed il Consiglio dei Soci Fondatori, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. In particolare, spetta al Segretario:
Curare l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
Curare l’organizzazione dell’Associazione e dirigerne i servizi;
Curare la redazione dei verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
La tenuta dei registri contabili;
Con approvazione del Consiglio Direttivo: firmare, impegnare, riscuotere, quietanzare in nome e per conto dell’Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari, e postali, e procedere agli incassi.
Assumere, in caso di emergenza, tutti i provvedimenti occorrenti in favore dell’Associazione, salvo riferirne per l’approvazione al Consiglio Direttivo alla sua prima riunione;
Delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, agli altri membri del Consiglio Direttivo;
In caso di assenza o impedimento del Segretario le sue funzioni sono assunte dal Vice – Presidente.

Articolo 15. Il Presidente ed il Vice Presidente
1) Il Presidente ed Il Vice – Presidente sono eletti a maggioranza semplice dai membri del
Consiglio Direttivo, sono scelti tra i consiglieri nominati dall’Assemblea dei Soci, durano in carica cinque anni, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell’Associazione “La Voce dei Popoli”, a lui spetta la firma e la rappresentanza dell’Associazione, sia di fronte ai terzi che in giudizio e funge da portavoce verso i terzi delle decisioni del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice – Presidente ne assume le funzioni e viceversa.

Articolo 16. Utili
Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:
IL 10% al fondo di riserva, il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo o ricreativo in sintonia con gli scopi dell’Associazione o per realizzare nuovi impianti.

Articolo 17. Controversie
Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto, ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contradittorio. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati ed in caso di disaccordo dal Presidente dell’Associazione. Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciasquna delle parti e di altri uno o due arbitri (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari).

Articolo 18. Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/96 N° 662.

Articolo 19. Rimborsi spese
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Articolo 20. Norme transitorie e finali
Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del codice civile.

Letto e approvato, i soci:


Niurka Caballero
Fabiana Menici
Elsa Vega
Stefano Lagomarsino
Andrea Vannucchi


Prato, 15 Gennaio 2011












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